In FVG qualcuno prova a dar voce ai bambini fantasma
di Augusta De Piero
Buon giorno Trascrivo e propongo il testo della Mozione presentata ieri al Consiglio Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia che presto si potrà leggere nel sito proprio, così almeno spero. Mozione Oggetto: <> Proponenti: HONSELL Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia VISTA la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Convention on the Right of the Child - CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989; PREMESSO CHE nella Costituzione all’art. 10 si specifica che “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali” e all’art. 22 si afferma che “Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”; PREMESSO CHE nella Costituzione della Repubblica all’art. 3, primo comma, si riconosce che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche di condizioni personali e sociali” e al secondo comma si specifica che “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”; PREMESSO CHE, sempre nella Costituzione, all’art. 31, secondo comma, si stabilisce che la Repubblica “Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”; Infine, PREMESSO CHE il Codice Civile, all’art. 1, chiarisce che “la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita”; SEGNALATO CHE: - La legge 27 maggio 1991, n. 176, ratifica la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, e nello specifico all’art. 7, comma 1 si stabilisce che “Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi” e al comma 2 che “Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide”. - La legge 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica all’art. 1, comma 22, lettera g), modifica l’art. 6, comma 2, del Testo Unico sull’immigrazione del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 cancellando il riferimento all’eccezione che escludeva dalla presentazione del permesso di soggiorno la richiesta di atti di stato civile, ivi compresa evidentemente la domanda di registrazione di nascita; RILEVATO CHE ottemperando al diritto del bambino ad avere il certificato di nascita gli sarà assicurata la cittadinanza dei genitori in conformità alla norma in vigore Legge 5 febbraio 1992 n. 91; RICORDATO CHE già nel 2009 fu emanata la circolare interpretativa n. 19 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali che ha la funzione di tutelare il diritto del neonato in Italia ad avere un’esistenza legalmente riconosciuta; RILEVATO CHE dall’interrogazione 4-08314 presentata da Leoluca Orlando a cui è stata data risposta dall’allora Sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico (risposta scritta pubblicata lunedì 31 gennaio 2011 nell'allegato B della seduta n. 426) si sottolinea che proprio attraverso la suddetta circolare sono state fornite indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe che quotidianamente si trovano a dover intervenite riguardo a casi concreti e che “È stato chiarito che l'eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l'atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell'ordinamento giuridico”; VERIFICATA la permanenza di alcune situazioni di criticità anche in Regione FVG; Tutto ciò premesso Impegna la Giunta regionale 1) Ad attivarsi nelle apposite sedi, affinché si proceda ad opportune modifiche alla legge che nel 2009 introdusse, per una definita categoria, il principio della possibile violazione del diritto assoluto di ogni nato in Italia ad essere riconosciuto quale persona destinataria delle regole dell'ordinamento giuridico, come raccomanda anche il Terzo Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia (novembre 2017. cap.3.1); 2) Ad attivare azioni per una più ampia promozione della circolare interpretativa 19/2009 del Ministero dell'Interno al fine di assicurare un’integrale esistenza giuridica di ogni soggetto nato nel territorio. INFINE, ricordo la pagina del mio blog in cui ho registrato un testo di Giampaolo Carbonetto a proposito di un evento che il comune di Udine propone e promuove per sabato prossimo. Giovedì 13 Giugno,2019 Ore: 21:50 |