Si tenta di inserire il giudizio dell’insegnante della religione cattolica nella valutazione finale degli studenti

Una lettera a Italialaica ed una risposta di Antonia Sani


IL TENTATIVO DI INSERIRE IL GIUDIZIO DELL’INSEGNANTE DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLA VALUTAZIONE FINALE

Operazioni sparse da Rieti a Trento. La risposta di Antonia Sani

Spettabile Italialaica,

Sono un insegnante di una scuola superiore della provincia di Rieti, vorrei segnalarvi che nell’ultimo collegio docenti una collega di religione ha proposto che la sua valutazione venga a partire da questo anno scolastico trasformata in decimi, abbandonando il classico giudizio di merito sintetico sufficiente, molto moltissimo etc, etc. La cosa ha lasciato molti noi sconcertati e parlando con una collega di Trento ho saputo che l’identica operazione è stata compiuta nella sua scuola..evidentemente si sta muovendo qualcosa nei vicariati. L’obiettivo potrebbe essere quello di uniformare le valutazioni al fine di inserire in futuro l’I.R.C. nella media dei crediti formativi e del giudizio finale degli studenti. Una sporca manovra, da preti. Chiedo lumi, consigli e massima diffusione della notizia.

Antonio Madaffari



Risponde la prof. Antonia Sani del Comitato Nazionale Scuola e Costituzione

Gentile collega,

ti ringraziamo per la tua segnalazione che apre scenari non distanti da ciò che tu supponi, almeno nelle intenzioni di chi vorrebbe rafforzare ancora di più lo strapotere della Chiesa cattolica nella scuola. C’è però una normativa consolidata e finora mai messa in discussione che puoi citare al tuo Collegio dei docenti , e anche alla scuola di Trento. Il T.U(Testo Unico) della legislazione scolastica, dl.vo 297 del 1994, all’art. 309.4 recita " Per l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia,per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae". Questo articolo del T.U. recepisce la legge 824 del 1930 che già allora stabiliva che l’insegnamento della religione cattolica (benché obbligatorio col Concordato del 1929) non dava luogo a voti o esami. Nessun Collegio dei docenti e nessuna disposizione ministeriale può cambiare una legge! Cercheremo di diffondere la tua segnalazione in modo da mettere in guardia insegnanti, studenti e genitori.

Grazie e cari saluti.

Antonia Sani



(28-9-2007)



Lunedì, 01 ottobre 2007