Le leggi che regolano la
pubblicità in Italia
Schema tipo per la segnalazione di un messaggio pubblicitario ingannevole |
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Per denunciare la
supposta ingannevolezza di un messaggio
pubblicitario è sufficiente una segnalazione su
carta semplice (senza bolli), indirizzata a: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Direzione Pubblicità Ingannevole Via Liguria, 26 - 00187 ROMA la denuncia deve contenere i seguenti elementi: 1) la qualificazione del denunciante (nome e cognome oppure denominazione sociale, indirizzo, recapito telefonico) e il titolo in base al quale effettua la denuncia (es. singolo consumatore, associazione di consumatori, concorrente, ecc.); 2) elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta. E' necessario inviare una copia o una riproduzione fotografica del messaggi. In ogni caso, vanno sempre fornite tutte le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo/luogo/data di diffusione; 3) l'indicazione degli elementi di ingannevolezza ritenuti presenti nella pubblicità, che possono riguardare: a) non riconoscibilità del messaggio come pubblicità, in quanto è mascherato, ad esempio, sotto altre forme (pubblicità redazionale, product placement, pubblicità subliminale, offerte di lavoro, ecc.); b) caratteristiche dei prodotti o servizi (disponibilità, natura, composizione, metodo e data di fabbricazione, idoneità agli usi, quantità, descrizione, origine geografica o commerciale, risultati ottenibili con l'uso, prove o controlli, ecc); c) prezzi e relative modalità di calcolo, condizioni di offerte di beni o servizi; d) identità, qualificazione, diritti dell'operatore pubblicitario, ovvero dell'autore o committente della pubblicità; e) uso improprio dei termini "garanzia", "garantito" o simili; f) pubblicità riguardanti prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori; g) pubblicità che impiegano della credulità o mancanza di esperienza di bambini o adolescenti, o dei naturali sentimenti degli adulti nei loro confronti; 4) richiesta di intervento da parte dell'Autorità contro la pubblicità in questione, nonchè eventualmente, nei casi di particolare gravità e urgenza, richiesta di sospensione provvisoria della pubblicità; 5) firma del denunciante (se si tratta di
associazioni di consumatori, concorrenti, ecc. è
necessaria la sottoscrizione da parte del
rappresentante legale). |
"Il Dialogo - Periodico di Monteforte Irpino" - Direttore Responsabile: Giovanni Sarubbi
Registrazione Tribunale di Avellino n.337 del 5.3.1996