Breve commento al Trattato di Lisbona (13 dicembre 2007) alla luce della Costituzione italiana
di Prof. Alessandra Algostino – Università di Torino
IL Trattato di Lisbona, che modifica il trattato sull’Unione europea (Maastricht, 1992) e il trattato che istituisce Il principio ordinatore è l’«economia sociale di mercato fortemente competitiva» (art. 2 TUE) e la formula sulla concorrenza scompare dagli obiettivi ma riappare, con identico valore giuridico, nei protocolli («il mercato interno…comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata»). L’economia sociale di mercato non è un’economia di mercato con finalità sociali, ma, nella prospettiva dell’ordoliberismo, una società di mercato autosufficiente, dove l’eventuale benessere sociale discende dal funzionamento del mercato. È evidente la distanza da una Costituzione che assume come principio fondamentale l’eguaglianza sostanziale, ovvero una prospettiva nella quale Sono vari i punti di tensione fra Costituzione italiana e Trattato di Lisbona; fra i più significativi: il rispetto tout court della democrazia, la tutela dei diritti sociali e le limitazioni alle libertà economiche, il principio di ripudio della guerra. Democrazia. La cessione di competenze e sovranità all’Unione europea comporta l’attribuzione di una sfera di decisione ad un governo sottratto sostanzialmente al controllo dei governati, contravvenendo il principio di sovranità popolare e l’essenza della democrazia consistente nell’identità governanti-governat Il Parlamento europeo, organo rappresentativo dei cittadini, è estremamente debole. Il Trattato di Lisbona amplia le ipotesi di codecisione fra Parlamento e Consiglio, ma il potere legislativo, violando il classico principio liberale della separazione dei poteri, resta sempre, non solo condiviso con l’esecutivo, ma vede in posizione di preminenza l’esecutivo stesso, come è evidente solo che si consideri come titolare del potere di iniziativa legislativa sia Essenziale poi per la garanzia delle libertà dei cittadini è l’indipendenza del potere giudiziario dall’esecutivo: nell’Unione i giudici sono nominati dai governi degli Stati membri. Non è solo la democrazia sociale che manca nell’Unione europea, ma quella liberale, ovvero l’Unione europea non è tout court democratica (come osserva il liberale Dahrendorf: «se l’UE facesse domanda di essere accolta nell’UE, questa domanda dovrebbe essere respinta per insufficienza di democrazia»). Diritti. L’art. 6 TUE afferma che l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali di Nizza del 2000, con lo stesso valore giuridico dei Trattati – ma non la inserisce nei trattati -, e che l’Unione «aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali» del 1950, con la precisazione che né le disposizioni della Carta né l’adesione alla Convenzione estendono le competenze dell’Unione o incidono sull’attribuzione delle sue istituzioni. E l’idea che «il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo» (già ex art. 2 Dich. francese del 1789 e in nuce nell’art. 2 della Cost. it. laddove si afferma che « Quanto all’elenco dei diritti, è evidente la debolezza nella proclamazione dei diritti sociali e dei lavoratori; fra tutti, due esempi. Il lavoro. La salute. Non può inoltre non leggersi un contrasto nella proclamazione delle norme cosiddette economiche; si vedano l’art. 41 della Cost. it.: «l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo di arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché …possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali», e Pace e guerra. Nel Trattato di Lisbona ricorre il riferimento al «mantenimento della pace», ma in nessun luogo si sancisce il ripudio della guerra (art. 11 Cost. it.), anzi, l’art. Martedì, 20 maggio 2008 |