Preti pedofili
La questione del «segreto pontificio»

di Sergio Grande

Una delle accuse al Vaticano formulate da parte delle vittime dei preti pedofili è quella relativa al cosiddetto "segreto pontificio" che il Vaticano avrebbe imposto su tutte le vicende dei preti pedofili, pena la scomunica. Questo segreto è stato sempre negato dalle autorità vaticane e anche durante la oramai famosa trasmissione di Santoro "Anno Zero" sul documentario della BBC, lo stesso mons. Fisichella che a quella trasmissione partecipò dichiarò che era un’accusa infondata e che non esisteva alcuna norma in tal senso.
Ora un sito impegnato nella battaglia ateistica ha pubblicato un testo intitolato "Segreteria di Stato Norme sul segreto pontificio" che classifa fra i segreti pontifici per l’appunto tutto ciò che riguarda le cause relative ai preti pedofili (Comma 4 dell’art. 1).
Su tale sito non è riportata la fonte del documento o la loro scansione elettronica che possa in qualche modo dimostrarne l’autenticità. Ma, anche con tale documentazione, in ogni caso è del tutto evidente che lo Stato Città del Vaticano negherà qualsiasi credibilità a tale documento.
Ma il problema non è relativo alla esistenza o meno di norme dello Stato Città del Vaticano relativa al "segreto pontificio" sulle cause per i preti pedofili. Chi si ostina sulla tragica vicenda dei preti pedofili a porre questioni esclusivamente di tipo legale nei confronti del Vaticano commette un grosso errore.
Ciò che conta, infatti, sono i comportamenti concreti messi in campo dai vari vescovi nell’esercizio delle loro funzioni di fronte ai casi di pedofilia accertati poi dalle autorità giudiziarie dei vari stati dove questi crimini sono stati commessi.
Crediamo sia poco importante sapere se esista o meno una norma interna alla città del Vaticano che prescriva il "segreto pontificio" su tali delitti e la scomunica per chi lo violi. Quello che ai cittadini e ai cattolici innanzi tutto importa conoscere è il comportamento concreto di vescovi e cardinali nei tantissimi casi di preti pedofili balzati al disonore delle cronache.
E le testimonianza in tal senso sono inequivoche e ci parlano di un atteggiamento che definire omertoso è dir poco.
Ovviamente un sito che si batte per l’ateismo non può chiedere conto al Vaticano della congruenza fra il messaggio di Gesù di Nazareth e la propria azione concreta, mentre questo è quello che noi, cristiani e cattolici, intendiamo continuare a porre quando affrontiamo la questione dei preti pedofili.
Per dovere di informazione di seguito riproduciamo il documento diffuso dal sito Axteismo.


Segreteria di Stato
Norme sul segreto pontificio

Quanto concordi con la natura degli uomini il rispetto dei segreti, appare evidente anzitutto dal fatto che molte cose, benché siano da trattare esternamente, traggono tuttavia origine e sono meditate nell’intimo del cuore e vengono prudentemente esposte soltanto dopo matura riflessione.

Perciò tacere, cosa davvero assai difficile, come pure parlare pubblicamente con riflessione sono doti dell’uomo perfetto: infatti c’è un tempo per tacere e un tempo per parlare (cf. Eccle 3,7) ed è un uomo perfetto chi sa tenere a freno la propria lingua (cf. Gc 3,2).

Questo avviene anche nella Chiesa, che è la comunità dei credenti, i quali, avendo ricevuto la missione di predicare e testimoniare il Vangelo di Cristo (cf. Mc 16, 15; At 10,42), hanno tuttavia il dovere di tenere nascosto il sacramento e di custodire nel loro cuore le parole, affinché le opere di Dio si manifestino in modo giusto e ampio, e la sua parola si diffonda e sia glorificata (cf. 2 Ts 3, 1).

A buon diritto, quindi, a coloro che sono chiamati al servizio del popolo di Dio vengono confidate alcune cose da custodire sotto segreto, e cioè quelle che, se rivelate o se rivelate in tempo o modo inopportuno, nuocciono all’edificazione della Chiesa o sovvertono il bene pubblico oppure infine offendono i diritti inviolabili di privati e di comunità (cf. Communio et progressio, 121).

Tutto questo obbliga sempre la coscienza, e anzitutto dev’essere severamente custodito il segreto per la disciplina del sacramento della penitenza, e poi il segreto d’ufficio, o segreto confidato, soprattutto il segreto pontificio, oggetto della presente istruzione. Infatti è chiaro che, trattandosi dell’ambito pubblico, che riguarda il bene di tutta la comunità, spetta non a chiunque, secondo il dettame della propria coscienza, bensì a colui che ha legittimamente la cura della comunità stabilire quando o in qual modo e gravità sia da imporre un tale segreto.

Coloro poi che sono tenuti a tale segreto, si considerino come legati non da una legge esteriore, quanto piuttosto da un’esigenza della loro umana dignità: devono ritenere un onore l’impegno di custodire i dovuti segreti per il bene pubblico.

Per quanto riguarda la Curia Romana, gli affari da essa trattati a servizio della Chiesa universale, sono coperti d’ufficio dal segreto ordinario, l’obbligo morale del quale dev’essere stabilito o da una prescrizione superiore o dalla natura e importanza della questione. Ma in taluni affari di maggiore importanza si richiede un particolare segreto, che viene chiamato segreto pontificio e che dev’essere custodito con obbligo grave.

Circa il segreto pontificio la segreteria di stato ha emanato una istruzione in data 24 giugno 1968; ma, dopo un esame della questione da parte dell’assemblea dei cardinali preposti ai dicasteri della Curia Romana, è sembrato opportuno modificare alcune norme di quella istruzione, affinché con una più accurata definizione della materia e dell’obbligo di tale segreto, il rispetto del medesimo possa essere ottenuto in modo più conveniente.
Ecco dunque qui di seguito le norme.

Art. I
Materia del segreto pontificio

Sono coperti dal segreto pontificio:

1) La preparazione e la composizione dei documenti pontifici per i quali tale segreto sia richiesto espressamente.

2) Le informazioni avute in ragione dell’ufficio, riguardanti affari che vengono trattati dalla Segreteria di stato o dal Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, e che devono essere trattati sotto il segreto pontificio;

3) Le notificazioni e le denunce di dottrine e pubblicazioni fatte alla Congregazione per la dottrina della fede, come pure l’esame delle medesime, svolto per disposizione del medesimo dicastero;

4) Le denunce extra-giudiziarie di delitti contro la fede e i costumi, e di delitti perpetrati contro il sacramento della penitenza, come pure il processo e la decisione riguardanti tali denunce, fatto sempre salvo il diritto di colui che è stato denunciato all’autorità a conoscere la denuncia, se ciò fosse necessario per la sua difesa. Il nome del denunciante sarà lecito farlo conoscere solo quando all’autorità sarà parso opportuno che il denunciato e il denunciante compaiano insieme;

5) I rapporti redatti dai legati della Santa Sede su affari coperti dal segreto pontificio;

6) Le informazioni avute in ragione dell’ufficio, riguardanti la creazione di cardinali;

7) Le informazioni avute in ragione dell’ufficio, riguardanti la nomina di vescovi, di amministratori apostolici e di altri ordinari rivestiti della dignità episcopale, di vicari e prefetti apostolici, di legati pontifici, come pure le indagini relative;

8) Le informazioni avute in ragione dell’ufficio, riguardanti la nomina di prelati superiori e di officiali maggiori della Curia Romana;

9) Tutto ciò che riguarda i cifrari e gli scritti trasmessi in cifrari.

10) Gli affari o le cause che il Sommo Pontefice, il cardinale preposto a un dicastero e i legati della Santa Sede considereranno di importanza tanto grave da richiedere il rispetto del segreto pontificio.

Art. II
Le persone tenute al segreto pontificio

Hanno l’obbligo di custodire il segreto pontificio:

1) I cardinali, i vescovi, i prelati superiori, gli officiali maggiori e minori, i consultori, gli esperti e il personale di rango inferiore, cui compete la trattazione di questioni coperte dal segreto pontificio;

2) I legati della Santa Sede e i loro subalterni che trattano le predette questioni, come pure tutti coloro che sono da essi chiamati per consulenza su tali cause;

3) Tutti coloro ai quali viene imposto di custodire il segreto pontificio in particolari affari;

4) Tutti coloro che in modo colpevole, avranno avuto conoscenza di documenti e affari coperti dal segreto pontificio, o che, pur avendo avuto tale informazione senza colpa da parte loro, sanno con certezza che essi sono ancora coperti dal segreto pontificio.

Art. III
Sanzioni

1) Chi è tenuto al segreto pontificio ha sempre l’obbligo grave di rispettarlo.

2) Se la violazione si riferisce al foro esterno, colui che è accusato di violazione del segreto sarà giudicato da una commissione speciale, che verrà costituita dal cardinale preposto al dicastero competente, o, in sua mancanza, dal presidente dell’ufficio competente; questa commissione infliggere delle pene proporzionate alla gravità del delitto e al danno causato.

3) Se colui che ha violato il segreto presta servizio presso la Curia Romana, incorre nelle sanzioni stabilite nel regolamento generale.



Venerdì, 20 luglio 2007